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16 aprile 2019

LA REV E’ PARTITA!

La ricetta elettronica veterinaria ora obbligatoria per Legge in Italia

E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile il DM ’Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati’. Il DM entra in vigore oggi attuando la legge istitutiva della tracciabilità e della prescrizione elettronica in ambito veterinario.
In 5 articoli, il decreto sviluppa le previsioni della legge istitutiva, la 167/2017:
1. Sono coinvolti nel sistema della tracciabilità: i produttori, i depositari, i grossisti e i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta, i titolari degli stabilimenti che producono mangimi, le farmacie, le parafarmacie, e i titolari dell’autorizzazione al commercio di mangimi medicati e di prodotti intermedi e − attraverso la prescrizione del medicinale veterinario/ del mangime medicato − i medici veterinari.
2. Il decreto si applica a:
- tutti i medicinali veterinari autorizzati in commercio, comprese le premiscele per alimenti medicamentosi, i medicinali ad azione immunologica, i medicinali veterinari omeopatici;
- formule magistrali e officinali;
- mangimi medicati e prodotti intermedi;
- medicamenti veterinari ad azione immunizzante che rientrano nei vaccini stabulogeni e negli autovaccini;
- medicinali veterinari autorizzati in altro Stato membro;
- medicinali autorizzati per l’uso umano (“cascata”)
Per quanto riguarda i medicinali stupefacenti, la tracciabilità informatizzata si ferma al nodo distributivo: il medico veterinario li prescriverà secondo la legislazione previgente.
Sono invece completamente fuori dal campo di applicazione del decreto: i medicinali per uso veterinario oggetto di protocolli sperimentali, le materie prime per la produzione di specialità medicinali, i gas anestetici.
3. I medici veterinari sono identificati con il numero di iscrizione presso l’albo professionale degli ordini provinciali. Nell’erogazione della prescrizione veterinaria le farmacie possono utilizzare l’infrastruttura del Ministero delle Finanze (tessera sanitaria/ricetta medica umana).
4. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Salute. Sono previsti diversi livelli di accesso al Sistema, in funzione delle esigenze funzionali dei vari soggetti coinvolti, tutelando la riservatezza dei dati.
5. Senza oneri per la finanza pubblica, il decreto ha passato il vaglio della Corte dei Conti.

Per maggiori informazioni, vai alla notizia ufficiale su ANMVI.